Proposta di modifica n. 8.24 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza per la salute degli elettori e dei candidati, l'indizione delle elezioni dei consigli territoriali e nazionale dell'ordine degli ingegneri è sospesa fino alla cessazione del periodo emergenziale. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai consigli territoriali e nazionale scaduti.