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Proposta di modifica n. 8.47 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 sull'intero territorio nazionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 , fino al 31 dicembre 2022, per le finalità in materia di elezioni degli organi territoriali in scadenza, degli ordini degli psicologi, si applicano le disposizioni relative a procedure elettorali con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della salute.
  5-ter. Con il regolamento di cui al comma 5-bis, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
  5-quater. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quinquies. L'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 5-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 2631 del codice civile, nonché la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.