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Proposta di modifica n. 8.5 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2021/2022, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata biennale (24 mesi), anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di Operatore Giudiziario, Area II – F1 e n. 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.
  5-ter. Al fine di garantire le tutele dovute a tutti i tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, e nel contempo per soddisfare le impellenti esigenze degli uffici giudiziari e per dare piena attuazione ai principi del primo periodo di cui al comma precedente, in particolare, in relazione al bando del concorso bandito ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020 dal Ministero della giustizia, per l'assunzione a tempo determinato di 1.000 unità per il profilo di operatore giudiziario, lo stesso Ministero della giustizia è autorizzato a implementare l'ammissione ai colloqui per tutta la platea dei cosiddetti idonei inseriti nella graduatoria per titoli, superando lo scoglio del limite dei 3.000 ammessi.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.