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Proposta di modifica n. 7.99 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su due quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».