Proposta di modifica n. 7.16 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.