Proposta di modifica n. 7.19 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica COVID-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.