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Proposta di modifica n. 7.36 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per garantire la continuità delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 183, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.