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Proposta di modifica n. 7.65 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.