presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Deborah BERGAMINI (FI)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:
1) stabilimenti balneari;
2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
5) esercizi commerciali in genere;
6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico».
3-ter. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.