Proposta di modifica n. 7.91
al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 7.
presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Angela MASI (M5S) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dei perduranti effetti negativi della pandemia da COVID-19 sul comparto, il credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali anche qualora i canoni dovuti per il 2020 siano pagati dopo il 31 dicembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.
1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.