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Articolo aggiuntivo n. 6.03 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a tutela dei correntisti in materia di sconfinamenti bancari)

  1. In considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate delle misure a tutela e sostegno dei correntisti al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dal regolamento della European bank authority (Eba), che introduce criteri più stringenti sui requisiti di capitale, in vigore dal 1° gennaio 2021, e a cui seguono incisive restrizioni nell'accesso al credito, qualora si verifichino gli sconfinamenti oltre la «soglia di rilevanza», con gravi ripercussioni sulle aziende e sul tessuto sociale dell'Italia.