presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Nicola FRATOIANNI (Misto) e altri
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2020/2021 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2021, i termini di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono prorogati, per il solo anno accademico 2020/2021, al 30 aprile 2021. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile è considerato valido a tutti gli effetti di legge solo se svolto ininterrottamente dal 30 aprile 2021 fino al termine dell'anno accademico 2020/2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle relative spettanze mensili.