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Proposta di modifica n. 6.3 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 6.
argomenti:  

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi connessi al diritto allo studio erogati agli studenti dalle università nello stato di emergenza pandemica derivante dalla diffusione del COVID-19, i termini per il pagamento delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2020/2021 sono prorogati di un anno. Per l'anno 2021 è, altresì, autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento di parte o dell'intero ammontare delle rette relative all'anno accademico 2020/2021 possono richiedere all'università presso la quale sono iscritti, la restituzione integrale dell'importo versato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
  8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.