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Proposta di modifica n. 6.29 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 6.
argomenti:  

testo emendamento del 03/02/21

  Al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   b-bis) All'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge n. 338 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle competenti sezioni di tesoreria dello Stato.