Proposta di modifica n. 5.14 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

  5-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è prorogata la possibilità di procedere alla mobilità interregionale, fermo restando il vincolo di permanenza nella regione di prima assegnazione vigente al momento della stipula del contratto di immissione in ruolo, su richiesta del dirigente scolastico, e previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, fino al limite del 50 per cento complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. In tale ipotesi il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.