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Proposta di modifica n. 5.9 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Id. em. 5.22

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  5-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.