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Articolo aggiuntivo n. 4.06 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Id. em. 4.08

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

  1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dai seguenti:
  4-ter.A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
  4-ter-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4-ter-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.