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Proposta di modifica n. 4.19 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Mara LAPIA (Misto) e altri
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2021 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.