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Proposta di modifica n. 4.7 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) possono usufruire, a titolo gratuito, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera del Servizio sanitario nazionale italiano per un periodo massimo di due anni dall'avvenuta iscrizione alla suddetta anagrafe. Tale proroga non può comunque protrarsi oltre la fine dello stato di emergenza;

   b) al fine di usufruire dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, gli stessi cittadini di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: lo stato di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio; essere stati residenti da almeno due anni nel territorio italiano prima della data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.