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Proposta di modifica n. 4.168 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.