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Proposta di modifica n. 4.153 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata a settantadue due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
  8-ter. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantaduesimo».