presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Elisa SIRAGUSA (Misto) e altri
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 41, comma 2, la lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 è sostituita dalla seguente: c-bis) con un importo annuale pari a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.