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Proposta di modifica n. 4.14 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 apportare le seguenti modificazioni:

   a) la parola «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»

   b) le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2023»

   c) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»

   d) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis pari a 4.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021» allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.