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Proposta di modifica n. 4.25 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) al comma 1, le parole da: “Le disposizioni” fino a “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1. Al fine di assicurare stabilità al sistema della ricerca, garantendo ai ricercatori italiani parità di condizioni con i ricercatori degli altri Stati membri nell'accesso ai finanziamenti concessi dai bandi europei di ricerca pluriennali, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;”.

   b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di ciascun biennio, a partire dal 2022”;

   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Entro il 30 giugno di ogni ciascun biennio, a partire dal 2022, sulla base di quanto rilevato attraverso il monitoraggio di cui al comma 2, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche di cui al comma 1, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.”.»