Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.64 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.