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Articolo aggiuntivo n. 3.056 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 2.16, 3.55, 3.173, 3.93)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini di decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

  1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A partire dall'anno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022».

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;

   b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;

   c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;

   d) al comma 869:

    1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;

    2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;

   b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;

   c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;

   d) al comma 869:

    1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;

    2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».