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Articolo aggiuntivo n. 3.09 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interpretazione in materia di diritto di rivalsa su versamenti contributi previdenziali)

  1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretto coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.