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Articolo aggiuntivo n. 3.079 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative)

  1. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.