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Articolo aggiuntivo n. 3.084 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «entro 31 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il 1° luglio 2021».
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

   «1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020».