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Articolo aggiuntivo n. 3.076 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione imposta di bollo in relazione ad esportazioni merce)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo per fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, ovvero domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione di cui all'articolo 15 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.