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Articolo aggiuntivo n. 3.011 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 746 del 1983)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «d) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.».