presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Paolo TRANCASSINI (FdI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 3.011
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 746 del 1983)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.».