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Articolo aggiuntivo n. 3.0107 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e proroga del termine delle definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari)

  1. All'articolo 13-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite ovunque ricorrono dalle parole: «30 giugno 2021».
  2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel secondo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della prima o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prorogato al 30 ottobre 2021
  3. All'articolo 13-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: «1° marzo 2021» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2021».