presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Igor Giancarlo IEZZI (Lega) e altri 19 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Facoltatività applicazione canone unico per il 2021)
1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.