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Articolo aggiuntivo n. 3.07 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione tari e canoni concessione per imprese turistico ricettive e stabilimenti termali)

  1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
  2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.