Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.087 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 3.094, 3.032)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole: «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente:

   «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».

  6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)

  1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.