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Articolo aggiuntivo n. 3.070 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizione in materia di IRAP)

  1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.
  2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

   a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.