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Articolo aggiuntivo n. 3.014 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati)

  1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall'art. 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.
  2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile eccedentario rispetto all'anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.
  4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.