Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.0115 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per limitare i contagi – digitalizzazione incasso assegni)

  1. Al fine di limitare il rischio di assembramenti e di possibili contagi del virus COVID-19, anche attraverso la digitalizzazione dei pagamenti e l'implementazione dell'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, con riferimento all'incasso degli assegni, al girante dell'incasso è consentito, fino al 31 dicembre 2021, di attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
  2. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
  3. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.