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Proposta di modifica n. 3.310 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».