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Proposta di modifica n. 3.111 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.