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Proposta di modifica n. 3.8 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 3.114, 3.3, 3.175)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.