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Proposta di modifica n. 3.59 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «, nonché alle concessioni lacuali e fluviali ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242»;

   b) al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle concessioni lacuali e fluviali, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato».