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Proposta di modifica n. 3.136 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria». Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.