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Proposta di modifica n. 3.30 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria».
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.