Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.119 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;

   b) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;

   b) al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.