presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Massimo GARAVAGLIA (Lega) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 9, sostituire le parole: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021 con le seguenti: da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2023;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2023, nel caso in cui».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,72 milioni di euro per l'anno 2021 e 5,03 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.