Proposta di modifica n. 3.186 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:

   «679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022».

  Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.