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Proposta di modifica n. 3.17 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.