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Proposta di modifica n. 3.19 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.