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Proposta di modifica n. 3.316 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

   1. Ferme rimanendo la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista.
   2. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
   3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

   a) dagli iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

   b) dagli iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione uno dei seguenti titoli:

    b1) un secondo titolo di laurea specialistica o a ciclo unico;

    b2) un diploma di Master universitario di secondo livello;

    b3) un dottorato di ricerca;

    b4) un attestato finale di un corso di perfezionamento universitario ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 della durata complessiva non inferiore a duecento ore;

    b5) un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

    b6) la qualifica di professore universitario di ruolo;

   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno otto anni, previa dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

   4. Il titolo di specialista può essere conseguito per un numero di settori di specializzazione indicato dal regolamento di cui al comma 8.
   5. I percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a), sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, e dalle università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
   6. Il titolo di specialista può essere revocato o sospeso per gravi violazioni dei doveri deontologici concernenti il suo esercizio.
   7. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito o al quale il titolo sia stato revocato o sospeso.
   8. Entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le modalità applicative di quanto disposto nel presente articolo sono definite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine per l'espressione del parere il regolamento ministeriale può essere adottato. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3.».